Novità normative e interpretazioni ministeriali – Chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive

Novità normative e interpretazioni ministeriali – Chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive

Sommario

  1. Novità normative e interpretazioni ministeriali 1

       1.1 Decreto fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019) 1

       1.2 Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) 2

  1. Chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive. 9

 

  1. Novità normative e interpretazioni ministeriali
  • Decreto fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019)

Compensazioni vietate in caso di accollo dei crediti o di cessazione della partita Iva.
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del Dl 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 (“collegato” alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24 essendo un fenomeno purtroppo divenuto frequente specie negli ultimi anni.

Si inaspriscono le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24.
I commi 5 e 6 dell’articolo 4 del Dl 124/2019 convertito dalla legge 157/2019 introducono una nuova specifica disciplina sanzionatoria che va a colpire tutte quelle casistiche dove l’Agenzia delle entrate intercetti il tentativo del contribuente di compensare crediti fiscali non utilizzabili.

Il nuovo regime sanzionatorio si applica con riferimento alle deleghe presentate da marzo 2020. Inoltre vengono aumentati i controlli sulla regolarità di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni.

Appalti e subappalti: poco chiari e farraginosi gli adempimenti sulle ritenute fiscali.

In sede di conversione del Dl l’ambito applicativo della disposizione è stato ridotto e si concentra sulle tipologie contrattuali dove maggiormente sono stati individuati fenomeni di frode o, comunque, di evasione.

L’articolo 4 del Decreto legge n. 124/2019, difatti, cambia radicalmente con la conversione in legge: vengono meno alcune delle criticità segnalate da più parti, anche se restano diverse problematiche che lasciano presagire una applicazione accidentata di queste disposizioni. Tanto è vero che anche il testo emendato ha suscitato diverse critiche tra le Associazioni imprenditoriali interessate e si sono levate nuove richieste di modifica.

Iva, al via reverse charge per i contratti d’opera.

Il comma 3 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede un rimedio al fenomeno di evasione che è stato più volte accertato nei confronti di soggetti che nel settore degli appalti d’opera, non procedevano al versamento dell’Iva incassata dai loro committenti.
La disposizione è strettamente collegata al rigore imposto in materia di applicazione e versamento delle ritenute e riguarda le prestazioni di servizi diversi da quelli per i quali già opera il reverse charge (subappalti nell’edilizia, servizi di pulizia, completamento edifici, installazione degli impianti, demolizione).

Reati tributari fraudolenti, alla confisca del profitto si aggiunge quella allargata.

La nuova misura potrà essere applicata solo in relazione alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 124, ovvero dopo il 24 dicembre 2019.
La lettera q) dell’articolo 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 inserisce nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 l’articolo 12 ter, in forza del quale per taluni reati tributari è consentita la “confisca allargata” nei confronti del trasgressore condannato che risulti avere la disponibilità di beni di valore sproporzione al proprio reddito di cui non riesca a giustificare la legittima provenienza.

  • Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Iper ammortamento addio, un nuovo credito d’imposta per acquisto di beni strumentali.
Addio al super ed iper ammortamento: le legge di Bilancio 2020 sostituirà questa agevolazione, che nella sua versione originaria viene applicata dal 15 ottobre 2015, con una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire sia l’acquisto di beni strumentali nuovi, sia quello dei beni “industria 4.0”.

La misura sostituisce le precedenti agevolazioni del super ammortamento e iper ammortamento ed è indirizzata ai contribuenti, indipendentemente dal tipo giuridico o dal tipo di determinazione del reddito. Al posto dell’incremento del costo di acquisto che si traduce a livello dichiarativo in una variazione diminutiva dell’imponibile fiscale, verrà concesso un credito d’imposta in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.

Al debutto il bonus facciate senza limiti di spesa e con detrazione del 90 per cento.

Il bonus facciate è la vera novità della Legge di bilancio e rappresenta un’ulteriore fattispecie di intervento edilizio che darà diritto, per le spese sostenute nel 2020, ad una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta laddove la stessa rispecchi i requisiti previsti dalla norma. Il meccanismo di recupero prevede la suddivisione del beneficio in 10 anni con l’ulteriore vantaggio (molto importante) che non è previsto un limite di spesa e, pertanto, la detrazione d’imposta potrà essere calcolata sull’intera cifra necessaria a realizzare l’intervento. La norma ha subito nel corso dell’iter Parlamentare di approvazione della legge una serie di modifiche che ne hanno limitato l’ambito applicativo.
Tra le altre misure la proroga delle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Rimodulati gli oneri detraibili in base al reddito.

Abrogata la mini Ires resta l’Ace e anticipata di un anno la deducibilità integrale dell’Imu.
La Legge di bilancio per l’anno 2020 porta in dote alle imprese due disposizioni che devono essere valutate positivamente:

  • la reintroduzione dell’Ace con la conseguente semplificazione degli adempimenti per il calcolo dell’Ires oltre alla continuità rispetto a quanto fatto dal 2011 in poi e
  • l’anticipazione di un anno della deducibilità integrale dell’Imu che decorre dal 2022 (e non dal 2023).

L’Ace avrà così effetto senza soluzione di continuità con i periodi di imposta precedenti e i contribuenti potranno recuperare per il calcolo dell’agevolazione le componenti positive che si sono formate dal 2011 in poi.

Dal 2020 l’Imu accorpa la Tasi e il prelievo torna a carico dei soli titolari dei diritti reali.
Una cospicua “sezione” del maxi articolo unico della legge di bilancio 2020 è dedicato alla revisione della fiscalità immobiliare locale: i commi da 738 a 783 intervengono infatti sui tributi locali, procedendo alla unificazione dell’Imposta municipale unica (introdotta nel 2011 ricalcando la precedente ICI) e della Tassa sui servizi indivisibili (introdotta nel 2014).
Tale intervento ha comportato la soppressione della Tasi (scelta condivisibile visto che i due tributi presentavano forti sovrapposizioni), il cui gettito sarà sostituito da un’Imu fondata su di un’aliquota base incrementata, che sale dallo 0,76% allo 0,86%.
La prima conseguenza di questo intervento è l’esonero per i detentori degli immobili (inquilini, comodatari, e così via) da qualunque obbligo di versamento; in precedenza, infatti, la Tasi era dovuta tanto dal titolare del diritto reale sull’immobile (proprietario, usufruttuario, e così via) quanto, nel caso in cui l’immobile fosse stato occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante stesso. L’occupante era chiamato a corrispondere l’imposta nella misura stabilita dal comune nel proprio regolamento, compresa tra il 10% e il 30%.

Quindi, dal 2020, il prelievo tornerà ad essere a carico dei soli titolari dei diritti reali sugli immobili; anche per il futuro, nel caso di contratto di leasing in corso, il soggetto passivo dovrà essere individuato nell’utilizzatore dell’immobile.

Ovviamente gli occupanti continueranno ad essere soggetti al prelievo in relazione all’imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tari).

Prorogata l’esenzione Irpef per i redditi dominicali di coltivatori diretti e Irap.
I redditi dominicale e agrario dei terreni sono esenti da Irpef anche per l’anno 2020 e saranno imponibili nella misura del 50% a partire dal 2021.
L’agevolazione è riservata ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola.

Non è rivolta alle società in quanto ne possono usufruire soltanto le persone fisiche soci delle società semplici.

Auto aziendali, inasprita la tassazione dei fringe benefit per contratti stipulati dal 1 luglio.
La legge di stabilità 2020 riscrive le regole di tassazione dei fringe benefit inerenti i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti e ai lavoratori “parasubordinati” come, ad esempio, gli amministratori di società.

Rispetto alle prime bozze circolate della manovra, gli effetti applicativi delle novità, sono stati opportunamente di molto ridimensionati.

La misura del reddito viene differenziata in base ai valori di emissione di anidride carbonica per cui all’aumentare degli stessi aumenta l’imposta.

In sostanza vengono penalizzati i mezzi più inquinanti.

Plastic e sugar tax: le nuove imposte di scopo con partenza differita a maggio e ottobre 2020.
La legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 approva le due nuove imposte e lascia ai decreti attuativi il compito di definire le complesse modalità di calcolo e di determinazione.
Sono due le imposte di fabbricazione e di consumo oggetto di attenta analisi e discussione introdotte con la Legge di Bilancio 2020, la cosiddetta plastic tax e la cosiddetta sugar tax, del tutto nuove, almeno nella forma ora adottata, per il nostro ordinamento.
Si tratta, in concreto, di due imposte che penalizzano la produzione e la commercializzazione, di prodotti che conciliano esigenze di cassa con la direzione e l’orientamento dei consumi da parte del legislatore, che intende ridurre il consumo di sostanze che si suppone non siano salutari, come le bevande zuccherate (o, meglio, edulcorate), o dannose per l’ambiente, come le materie plastiche.
Si tratta, come suggerisce una rapida disamina di tipo comparatistico, di imposte presenti in molti ordinamenti occidentali, in quanto fenomeno di manifestazione immediata e diffusa che, sul lato erariale, hanno il vantaggio di qualificare come soggetti obbligati un numero assai ridotto di operatori (fenomeno questo tipico delle accise), garantendo certezze contributive al fisco, sebbene nel caso specifico delle imposte in questione si intravedono questioni di determinazione nell’an e nel quantum dell’imposta che sono sconosciute al mondo delle analoghe imposte sui prodotti energetici o alcolici.

Il regime forfettario cambia volto e diventa meno accessibile.

Cambiano ancora le regole sul regime forfettario di cui alla legge 190/2014.
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ai commi 691 e 692 reca alcune importanti modifiche il cui effetto, secondo le stime della scheda di lettura che accompagna la legge, dovrebbe essere quello di limitarne (significativamente) le adesioni, sia per i soggetti in attività, sia per le neo partite Iva, a partire già dal prossimo primo gennaio 2020.
Tra le cause ostative all’accesso, in vigore dal 1 gennaio 2010 ma con dei riflessi nel 2019, i redditi da lavoro dipendente superiori a 30mila euro e il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessori.

Prorogata di un anno l’estromissione agevolata degli immobili strumentali.

Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), viene di fatto prorogata, la riapertura delle disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

La norma non riguarda gli esercenti arti o professioni, le società, siano essi di persone o di capitali, gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.
L’agevolazione non compete, nemmeno all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica al 31 ottobre 2019, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1 gennaio 2020.

Prorogata la rivalutazione di terreni e partecipazioni con un’unica aliquota all’11%

La possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e di terreni è garantita anche per il 2020. La legge di bilancio, infatti, non ha dimenticato di riaprire (per l’ennesima volta) i termini entro i quali provvedere alla rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni.

Inoltre la legge di Bilancio fa crescere al 26% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

 

Rivalutazione beni d’impresa, imposta sostitutiva ridotta e possibilità di pagare a rate.

L’articolo 1, comma 696, della legge di bilancio 2020 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa, con i seguenti presupposti che:

  • i beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018;
  • la rivalutazione deve essere operata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1 gennaio 2020 (di massima, quindi, il bilancio dell’anno 2019, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione è applicabile da parte di tutti i soggetti che, nella redazione del bilancio di esercizio, non adottano i principi contabili internazionali.
Le novità del testo normativo in vigore per il 2020, da applicare al bilancio 2019, riguardano:

  • la riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva, fissate al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili (rispetto alle ultime aliquota fissate rispettivamente nella misura del 16% e del 12%);
  • la possibilità di frazionare il pagamento delle imposte conseguenti dovute (mentre in precedenza era sempre previsto il pagamento in un’unica soluzione).

Ricerca, sviluppo e innovazione: aumenta la platea ma diminuisce il credito d’imposta.
Nuova disciplina immediatamente operativa che si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl n. 145/2015, la cui operatività viene cessata in anticipo.

La legge di bilancio, commi da 198 a 209, ha portato un bonus fiscale per la ricerca e sviluppo con molte innovazioni rispetto al passato. Alcune fanno certamente piacere (si è allargata la casistica degli interventi agevolati) altre un po’ meno (si è ridotta la percentuale di aiuto).

Il credito d’imposta premia ora non solo gli investimenti in ricerca e sviluppo ma anche quelli per la «transizione ecologica, l’innovazione tecnologica 4.0 le altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese».

Ci sarà bisogno di un decreto attuativo per comprendere bene la portata delle novità ma, è certo, la misura premiale riguarderà più attività rispetto al passato e si calcolerà con un meccanismo che, per certi versi, è stato semplificato (scompare il raffronto con medie storiche) e per altri è stato complicato (alcuni costi sono ammissibili solo in determinata proporzione rispetto ad altri).

Un’altra cosa è altrettanto certa. Chi aveva fatto legittimo affidamento sull’applicabilità del vecchio bonus anche nel 2020 (ed aveva magari programmato una serie di attività contando sul beneficio recato dalla precedente normativa) è rimasto (per l’ennesima volta) colpito dalla grande variabilità della normativa sulle agevolazioni alle imprese italiana.
La nuova disciplina, infatti, opera da subito (per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019) e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).

Bonus formazione 4.0, la proroga aumenta il beneficio per tutte le categorie di imprese.
La legge di Bilancio introduce una novità: i commi da 210 a 217 dell’articolo 1, prorogano a tutto il prossimo anno (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il beneficio del cosiddetto “credito d’imposta formazione 4.0”, rimodulando i limiti massimi annuali dell’incentivo ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Una nuova Sabatini sempre più rivolta alla tecnologia e alle aree svantaggiate.
Col varo della manovra di Bilancio 2020, la legge “Sabatini” assume l’impronta di un’agevolazione con una forte propensione all’innovazione tecnologica, al rispetto ambientale e al sostegno delle aree in ritardo di sviluppo.
I commi da 226 a 229 dell’articolo 1 della manovra 2020 (legge 160/2019) ridisegnano in tal senso l’agevolazione disciplinata dall’articolo 2 della legge n. 98/2013 e, primariamente, ne incrementano le disponibilità: 105 milioni di euro per il 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l’anno 2025.
Una quota delle maggiori risorse è destinata agli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata o manifattura 4D.

Rifinanziati il Fondo per la crescita sostenibile e i contratti di sviluppo.
La manovra di bilancio 2020 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del Dl n. 83/2012.

Il comma 231 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “Contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del Dl n. 112/2008.

Tra le altre misure ci sono i nuovi stanziamenti per la promozione del Made in Italy, la proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e la conferma della misura «Resto al Sud».

  • Provvedimento Agenzia Entrate 17.12.2019

E-fattura – Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture – Ulteriore proroga dell’adesione

Il Provvedimento, modificando il Provv. Agenzia Entrate 30.4.2018 e succ. modif., proroga al 29.2.2020 (era il 20.12.2019) il termine entro il quale operatori Iva, loro intermediari delegati e consumatori finali possono aderire al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Questa ulteriore proroga si è resa necessaria per consentire il recepimento, tenuto conto dei tempi di conversione in legge, della norma di cui all’art. 14, D.L. 124/2019 sulla memorizzazione e sull’utilizzo dei file delle fatture elettroniche.

  • L. 12.12.2019, n. 141 (G.U. 13.12.2019, n. 292)

Decreto «clima» – Conversione in legge

La Legge, in vigore dal 14.12.2019, converte con modificazioni il D.L. 111/2019, contenente disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi di cui alla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.
In sede di conversione sono state inserite, in particolare, le seguenti novità.
«Buono mobilità» (art. 2): il buono in oggetto è valido anche per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

Zona economica ambientale – Sostegno alle imprese (art. 4-ter): il territorio di ogni parco nazionale costituisce una zona economica ambientale, nel cui ambito possono essere concesse forme di sostegno alle imprese di nuova costituzione o già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità ambientali di cui all’art. 19, co. 6, lett. a, b, d, d-bis e h, D.Lgs. 13.3.2013, n. 30. Per ottenere le agevolazioni le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività in tale zona per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento, pena la revoca dell’agevolazione, e non devono essere in liquidazione o scioglimento; inoltre, le attività oggetto di sostegno devono essere coerenti con le finalità di cui alla L. 6.12.1991, n. 394.

Contributo per prodotti sfusi o alla spina (art. 7): il contributo a fondo perduto in oggetto è riconosciuto anche ad esercenti commerciali di grande struttura ed anche per l’apertura di nuovi negozi che prevedano la vendita esclusiva di prodotti sfusi. Inoltre è previsto che i clienti possano utilizzare propri contenitori purché riutilizzabili, puliti e ad uso alimentare.

  • Risposta Interpello 12.12.2019, n. 518

Dichiarazioni fiscali – Obblighi di conservazione

In risposta ad un’istanza di interpello presentata da un intermediario abilitato all’invio delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate precisa che la dichiarazione trasmessa dall’intermediario può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma Internet o inviata allo stesso utilizzando il suo indirizzo di posta elettronica (a scelta delle parti: ordinaria o certificata – pec), previa specifica richiesta del contribuente.
Ricevuta la dichiarazione, se il contribuente vuole stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice Amministrazione Digitale (Cad), ma va esibita solo su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
Diversamente, se il contribuente vuole conservare la dichiarazione solo in formato digitale, essendo un documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare le prescrizioni dell’art. 2, D.M. 17.6.2014 e dell’art. 20, co. 1-bis, Cad: i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento vanno garantiti dalla firma digitale o da altra firma elettronica qualificata o avanzata del contribuente.

  • Risposta Interpello 12.12.2019, n. 517

Regime forfetario – Compensi per diritti d’autore

In risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società che, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se debba effettuare la ritenuta d’acconto su compensi per diritti d’autore connessi ad attività di lavoro autonomo corrisposti ad un professionista in regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue.
I proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente in regime forfetario, nel caso in cui siano correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dallo stesso, vanno ridotti del 25% (40% se il soggetto ha meno di 35 anni) in base a quanto disposto dall’art. 54, co. 8, D.P.R. 917/1986, e tale importo va cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare all’importo totale l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, co. 64 o 65, L. 190/2014.
Ne consegue che il sostituto d’imposta non deve effettuare alcuna ritenuta: ha il solo onere di acquisire dal professionista una dichiarazione in cui quest’ultimo attesti che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfetario.

  • Risposta Interpello 11.12.2019, n. 512

Professionisti  – Compensi fatturati nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione

Un professionista dichiara di aver fatturato prestazioni professionali negli ultimi mesi del 2018, anno in cui era ancora fiscalmente residente in Italia in cui svolgeva abitualmente attività di lavoro autonomo, e di averli incassati nel 2019, anno in cui è residente fiscalmente all’estero e non svolge più alcuna attività di lavoro autonomo in Italia.
In risposta ad una sua istanza di interpello in cui chiede chiarimenti in merito al loro trattamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate precisa che i suddetti compensi relativi a prestazioni professionali rese nel 2018 rilevano, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in cui gli stessi sono effettivamente percepiti (principio di cassa), ossia nel 2019. Di conseguenza è nel 2019 che devono essere verificate le condizioni per una loro corretta tassazione. Dal momento che nel 2019 il professionista risulta non residente in Italia, trova applicazione la norma dell’art. 25, co. 2, primo periodo, D.P.R. 600/1973 in base alla quale i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (anche non abituale) corrisposti a soggetti non residenti sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (tassazione definitiva) nella misura del 30%.

  1. Chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 3 dicembre 2019, ha definito i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa relativa alla chiusura delle partite Iva inattive.
Inoltre, ha reso note le forme di comunicazione preventiva al contribuente che, entro il termine di sessanta giorni, può fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva. L’Agenzia delle Entrate, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, procede anche ad estinguere il codice fiscale.

Partite Iva inattive

L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva inattive, ai sensi dell’art. 35, co. 15-quinquies, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 7-quater, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Per partite Iva inattive s’intendono quelle dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risultino non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

In altre parole, si tratta di partite Iva di soggetti che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la presentazione della prevista dichiarazione di cessazione.

Individuazione delle partite Iva inattive

Il testo previgente dell’art. 35, co. 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, riportava i criteri e le modalità di chiusura delle partite Iva inattive, nonché la disciplina relativa alla richiesta di chiarimenti da parte dei contribuenti che ricevano le comunicazioni preventive dell’Amministrazione finanziaria.

Diversamente, dal 3 dicembre 2016, con la modifica apportata dall’art. 7-quater, del D.L. 193/2006, il legislatore rimanda al direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione della norma.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento pubblicato il 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522, ha affermato che le partite Iva inattive «sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti ad identificare i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa».

Ne deriva che la mera cessazione di emissione di fatture, elettroniche o cartacee (per i contribuenti rientranti tra i cd. minimi o forfetari), o di corrispettivi, non implica la chiusura d’ufficio della partita Iva, in quanto definibile ancora attiva.

Diversamente, la cessazione di emissione di fatture, elettroniche o cartacee (per i contribuenti rientranti tra i cd. minimi o forfetari), o di corrispettivi, e la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, comporta la chiusura d’ufficio della partita Iva, in quanto definibile inattiva.
Di conseguenza, le partite Iva inattive interessate dalla chiusura d’ufficio sono quelle relative ai contribuenti che, negli scorsi tre anni, non hanno presentato:

  • la dichiarazione annuale Iva;
  • la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo (Modello Redditi);
  • la dichiarazione dei redditi d’impresa (Modello Redditi).

ART. 35, CO. 15-QUINQUIES, D.P.R. 633/1972

Testo in vigore dal 3.12.2016 Testo previgente (dal 13.12.2014)
L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.

 

Modalità di chiusura delle partite Iva inattive

L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio, con modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva inattive.

Oltre alla partita Iva, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, «qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supportare l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale».

Prima di procedere alla chiusura della singola partita Iva, l’Amministrazione finanziaria s’impegna a comunicare al soggetto la chiusura della posizione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione preventiva).

Richiesta di chiarimenti da parte del contribuente

Il singolo contribuente, che riceve la comunicazione preventiva della chiusura della partita Iva ritenuta inattiva, se ravvisa elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.

Il soggetto diverso dalla persona fisica, al quale è stato estinto il codice fiscale, può rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, al fine di richiedere, motivatamente, la riattivazione del codice fiscale.

Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta da parte del singolo contribuente, possono:

  • archiviare la documentazione di chiusura della partita Iva e, di conseguenza, mantenere il soggetto in attività;
  • rigettare l’istanza con motivato diniego e, di conseguenza, procedere alla chiusura della partita Iva e, nel caso di soggetto diverso dalla persona fisica, all’estinzione del codice fiscale.

Si rammenta che il termine previgente per rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate era pari a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Sanzioni
L’art. 7-quater, co. 45, del D.L. 193/2016, variando il testo dell’art. 5, co. 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva.

ART. 5, CO. 6, D.LGS. 471/1997

Testo in vigore dal 3.12.2016 Testo previgente (dal 13.12.2014)
Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000.

 

In particolare, la sanzione da 500 a 2.000 euro non è più prevista per la mancata presentazione delle dichiarazioni di cessazione di attività.

Di conseguenza, dal 1° febbraio 2017, come previsto dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 7/E/2017, è venuto meno anche il codice tributo 8120, istituito nel 2014 per versare la sanzione tramite il Modello F24.

Ulteriore effetto delle modifiche apportate è il venir meno dell’automatica iscrizione a ruolo della sanzione, prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.

Come chiudere la partita Iva

Nonostante l’inattività, e la conseguente chiusura d’ufficio della partita Iva, non sia più sanzionata, si consiglia ai contribuenti, che non intendano procedere con l’attività, di chiudere la partita Iva.

Per effettuare la chiusura, le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono compilare il Modello AA9/12, denominato «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (imprese individuali e lavoratori autonomi)».

Diversamente, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono compilare il Modello AA7/10, denominato «Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (soggetti diversi dalle persone fisiche)».

Entrambi i modelli possono essere presentati, per i contribuenti iscritti al Registro delle imprese, con Comunicazione Unica (ComUnica), per via telematica o su supporto informatico.

Invece, per i contribuenti non obbligati all’iscrizione al Registro imprese, la presentazione del modello deve avvenire:

  • in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
  • in unico esemplare, a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, da inviare a un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
  • per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Nell’ipotesi in cui la trasmissione avvenga per il tramite di un intermediario, si ricorda che occorre compilare il riquadro denominato «Impegno alla presentazione telematica», riportando:

  • il codice fiscale dell’intermediario;
  • se si tratta di un Caf, il numero di iscrizione all’Albo;
  • la data di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello.

Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o se è stata predisposta da chi effettua l’invio.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio.

I modelli sono prelevabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

 

da Banca dati Sole 24 Ore.