Agevolazioni fiscali per il 2019

Gentile cliente, nel rinnovare gli auguri per un prospero 2019, rinviando alle prossime circolari l’informazione sulle maggiori novità fiscali per il 2019, come ogni anno preferiamo dare priorità alle buone notizie, ovvero alle AGEVOLAZIONI fiscali e societarie per il 2019.

PER AZIENDE

 

  1. Bonus assunzioni

La legge di stabilità per il 2019 prevede agevolazioni per le assunzioni di personale dipendente.

Sono previste tre diverse tipologie di agevolazioni:

1. Proroga del bonus Sud con uno sgravio contributivo pari al 100% anche per gli over 35 disoccupati da almeno 6 mesi;

2. Abbattimento IRES per nuove assunzioni;

3. Incentivo di nicchia che premia le imprese che assumono laureati con 110 e lode, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.

Vi è inoltre un ulteriore incentivo per l’assunzione di lavoratori dipendenti previsto dal decreto dignità che è stato introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento.

Si tratta del bonus per l’assunzione di giovani, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, e prorogato per il 2019 e per il 2020. Consiste in un bonus triennale fino a 3.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non sono mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato e di età fino a 35 anni.

  2. Bonus formazione 4.0

Confermato per il 2019 anche per il bonus formazione 4.0, ossia il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, della legge di Bilancio 2018.

Con la legge di Bilancio 2019, infatti, si estende l’applicazione dell’incentivo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, nell’anno 2019 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa.

Pertanto, nella nuova versione del beneficio, nel 2019, il credito di imposta compete nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese

Cambia anche l’importo massimo che ciascuna impresa può beneficiare. In particolare, nel 2019, il bonus spetta nel limite massimo annuale di:

  •  300.000 euro nel caso di piccole e medie imprese;
  •  200.000 euro nel caso di grandi imprese come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/201

Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2019, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.

  3. IPER ammortamento

La legge di Bilancio 2019 annulla a decorrere dal 01/01/2019 il superammortamento (140%) mentre conferma l’iperammortamento per tutto il 2019, modulando però il beneficio a seconda dell’importo degli investimenti effettuati, al fine di favorire le piccole e medie imprese.

Per effetto della proroga, l’agevolazione è applicabile anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, destinati a strutture produttive situate in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento alla misura dell’agevolazione, secondo la nuova disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iperammortamento è pari a:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione, invece, compete per gli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro.

Oltre alla proroga dell’iperammortamento, la legge di Bilancio prevede l’estensione dell’ambito temporale di applicazione anche del superammortamento per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, integrato dalla legge di Bilancio 2018.

In particolare, tale maggiorazione spetta, nella misura del 40%, alle imprese che usufruiscono dell’iperammortamento con riferimento gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con una norma di carattere interpretativo, viene precisato che sono ammissibili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

  4. Credito imposta R&S

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 sono state apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015), che resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tra le principali, si segnalano le seguenti:

  • la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%. In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%;
  • viene disposta la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
  • viene ritoccata anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti; l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
  • la previsione di una nuova modalità di calcolo. In particolare, a partire dal 2019, il credito di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%; la riduzione dal 20 a 10 milioni di euro dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta.

Tali modifiche, di ordine sostanziale, entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Vengono, inoltre, riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

  5. Resto al Sud

È stata ritoccata la disciplina della misura “Resto al Sud”, lo strumento agevolativo a sostegno della nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Una prima modifica amplia la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi.

Con una seconda modifica, invece, viene disposta l’estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti.

Viene inoltre precisato che la costituzione delle imprese nella forma di impresa individuale o società (incluse le società cooperative) è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, non risultino titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

  6. Start up innovative

Potenziati, per il solo anno 2019, gli incentivi fiscali per i soggetti che investono in start up innovative.

In particolare, è stato disposto che per l’anno 2019, le aliquote sia della detrazione IRPEF sia della deduzione IRES di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

L’efficacia di tali novità è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea.

  7. Credito imposta per gli investimenti nel mezzogiorno

Resta confermato per l’anno 2019 il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese che fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo. 

A seguito di variazione intervenuta con il DL 243/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 del 27/2/2017) e solo per i beni acquistati a far data dal 1 marzo 2017 il credito di imposta compete nella misura del 45 per cento per le piccole imprese come la vostra, del 35 per cento per le medie imprese e del 25 per cento per le grandi imprese.

Il credito di imposta può essere richiesto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio.

Pertanto risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti, e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione di produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza e ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

  8. Credito di imposta per l’acquisto di prodotti riciclati

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) per gli acquisti di:

  •  prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  •  imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta viene concesso fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il bonus:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

 

PER PRIVATI

 

  9. Bonus edilizi 

La legge di bilancio 2019 ha confermato tutto il pacchetto dei bonus edilizi.

Resta quindi in vigore fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR), nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Guadagna di un anno anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Nel 2019, lo sconto spetta per i lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Resta valido per tutto il 2019 anche il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% istituita dalla legge di Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

A seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2019, quindi, lo sconto può essere fruito anche per le spese sostenute nel 2019 per:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

10. Ecobonus

La legge di bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2019 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (come previsto dalla legge di Bilancio 2017, per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, invece, le agevolazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021).

Anche nel 2019 , la detrazione è pari al 50% per le spese relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
    •  

Per le caldaie a condensazione si potrà usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).

È confermata invece l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
    •  

  11. Bonus asilo nido 2019

Confermato e incrementato il bonus per aiutare i genitori che, per motivi di lavoro e familiari, devono affrontare la spesa per la retta degli asili nido pubblici o privati. La misura dell’incentivo, destinata ai bambini di età inferiore ai tre anni, passa da 1.000 a 1.500 euro all’anno, per tre anni. Il bonus asilo viene erogato dall’Inps, previa presentazione della documentazione da cui deve risultare l’iscrizione alla struttura pubblica o privata, il pagamento della retta prevista e tutta un’altra serie di requisiti previsti dalla legge.

  12. Bonus bebè 2019

Per l’anno 2019 è stato confermato il bonus bebè, l’assegno alla natalità sarà erogato alle famiglie che presentano un Isee entro i 25 mila euro. In particolare sono state confermate due soglie di reddito:

  • Isee inferiore a 7 mila euro, a cui spetterà un assegno raddoppiato (160 euro al mese)
  •  Isee tra i 7 mila e i 25 mila euro, a cui spetterà un assegno di 960 euro (80 euro al mese)
    •  

Il Bonus vale solo per il primo anno di vita del bambino oppure il primo anno di ingresso in famiglia (per i casi di adozione o affido preadottivo).

Rispetto al precedente anno il Decreto fiscale ha introdotto una maggiorazione del 20 per cento sull’assegno a partire dal secondogenito, quindi per i figli successivi al primo.